ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita in Milano una libera associazione di cittadini. L’Associazione, denominata MILANOCOSA., è un’associazione culturale apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Il presente statuto è redatto in carta libera a sensi dell’articolo 8 – agevolazioni fiscali – della legge quadro sul volontariato de 11/08/1991 N0 266 e per quanto compatibile all’articolo 17 – esenzione dall’imposta di bollo del d.l. del 4/12/97 N0 460 riguardante le ONLUS.
La sede è fissata in Trezzano S/N (MI), Via Lambro, N°1.
ART. 2- FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione intende svolgere un’attività di promozione della cultura, secondo criteri di ricerca interdisciplinare e principi di interscambio democratico e solidale. Il fine generale è quello di favorire la circolazione e il confronto fra linguaggi, ambiti e saperi diversi, spesso separati e non comunicanti tra loro.
L’Associazione mira dunque a costituire, utilizzando siti reali e virtuali, un più libero e comune spazio culturale di ricerca e di apertura, in cui le singole realtà e discipline vengano collegate in un circuito di ampie e varie modalità di comunicazione.
Ferma restando la vocazione di “Casa comune” unitaria e multidisciplinare dell’Associazione, i Soci dei singoli ambiti, a misura che svilupperanno la loro consistenza operativa, potranno strutturarsi in “Case” (Es.: Casa delle scienze, della filosofia, della poesia, della pittura, della musica, ecc.) che avranno lo scopo di promuovere e unificare, pur nel confronto tra diversi possibili approcci, le ricerche del proprio ambito specifico.
Il programma operativo dell’Associazione prevede, a titolo esemplificativo, la promozione e lo sviluppo delle seguenti attività:
a) Elaborazione e organizzazione di iniziative, in tutte le sedi che lo consentiranno, dentro e fuori Milano, basate sul confronto fra i linguaggi e le discipline dei vari ambiti della cultura.;
b) Promozione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre artistiche e scientifiche, inchieste, seminari, performance, raccolta e catalogazione di atti e materiali, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
c) Costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca, con eventuali corsi ed esercitazioni;
d) Sviluppo di una collaterale attività editoriale, sempre senza scopo di lucro, per l’eventuale pubblicazione di atti di convegni, seminari, studi e ricerche, nonché di una rivista o di un giornale con sede legale in Milano;
ART. 3- SOCI
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti che condividono pienamente gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto. Per diventare Soci bisogna fare domanda indicando i propri dati anagrafici o legali, comprese professione o finalità, carta d’identità e codice fiscale, dichiarando nella stessa l’accettazione del presente Statuto e dei regolamenti, inviandola all’attenzione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente e a maggioranza assoluta sulle stesse.
ART. 4- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Per essere Soci è necessario versare ogni anno una quota associativa deliberata entro la fine dell’anno precedente da parte del Consiglio Direttivo. Se entro tale termine la delibera non viene effettuata rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota dell’anno precedente.
Per i nuovi soci la quota deve essere versata all’atto dell’accettazione della domanda di cui all’art. 3 e dell’importo totale anche se riferita ad una qualsiasi frazione di anno. La scadenza per il versamento delle quote per confermare la propria adesione dell’anno precedente, è fissata per il 30 aprile di ogni anno.
ART. 5- CESSAZIONE SOCI
I Soci cessano di appartenere all’Associazione per: decadenza, recesso ed esclusione. Decade da Socio:
a) chi non è in regola con il pagamento della quota annuale;
b) chi non intende più partecipare o collaborare alla vita dell’Associazione.
Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo.
Può essere escluso il socio che:
1. svolge un’attività in contrasto con l’Associazione e le sue norme statutarie;
2. non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti;
3. non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Associazione.
L’esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al socio con motivazione e con l’assegnazione di 10 giorni per eventuali contro deduzioni.
ART. 6- ALTRI PROVENTI-PATRIMONIO-BILANCIO
Oltre alle quote annuali corrisposte dai soci di cui all’art. 3 sono proventi dell’Associazione: liberalità, elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengano all’Associazione. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni cespite conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Per ogni esercizio che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno deve essere redatto un bilancio da sottoporre all’Assemblea degli associati. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione non potranno essere mai distribuiti ai soci e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 7 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
A. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
C. IL PRESIDENTE e UN VICE-PRESIDENTE
D. IL COLLEGIO DEI REVISORI solo se deliberato ed eletto dall’Assemblea
E. IL COMITATO SCIENTIFICO per l’indirizzo culturale e sociale
ART. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta l’anno. Compiti dell’Assemblea sono:
1. discutere il programma annuale;
2. approvare il bilancio;
3. eleggere le cariche sociali quando siano uscenti;
4. ratificare l’ammissione o l’espulsione dei membri proposti dal Consiglio Direttivo
5. L’elezione del Collegio dei Revisori, solo se lo si ritenesse utile per una migliore conduzione dell’Associazione;
6. le modifiche dello Statuto con le modalità previste all’art. 13.
7. l’approvazione e modifica di eventuali regolamenti;
8. sciogliere l’Associazione con le modalità previste all’art. 14;
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al domicilio dei Soci. Il Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci possono richiedere la convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra. Nelle Assemblee ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega. Nel Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
ART. 9- CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci che all’atto della nomina ne determina pure il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto ed ha i seguenti poteri:
1. elabora il programma triennale di attività;
2. coordina e gestisce le attività dell’Associazione e predispone i bilanci annuali;
3. elegge al suo interno il Presidente e un Vice-Presidente;
4. affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri o anche ad altri Soci o specifici gruppi e comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega;
5. convoca le Assemblee;
6. amministra il patrimonio sociale; svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno che deve giungere ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno 2/3 dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dai presenti.
ART. 10- PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono attribuite, con delega scritta, al Vice-Presidente che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente è legato al Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e dunque dura in carica per lo stesso tempo previsto per il Consiglio Direttivo.
ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, qualora fosse deliberato ed eletto dall’Assemblea, dovrà essere composto da tre membri anche non soci, nominati dall’Assemblea, la quale potrà altresì eleggere altri due revisori in qualità di supplenti. Al proprio interno eleggerà un Presidente o Rappresentante, che convocherà le riunioni e redigerà i verbali delle revisioni effettuate. Compito di tale collegio sarà di esercitare il controllo amministrativo, verificare la regolarità delle voci di bilancio, vigilare affinché siano rispettati Statuto e regolamenti e la regolare tenuta dei libri sociali. L’esercizio delle sue funzioni è comparabile a quello del Collegio sindacale delle società cooperative. La maggioranza dei suoi membri potrà convocare assemblee dei soci per le motivazioni di propri a pertinenza.
ART. 12- COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico resta in carica per 3 (tre) anni ed è costituito da un numero variabile di membri, eletti tra i soci, ma anche fra persone non appartenenti all’Associazione. La nomina di ogni componente è deliberata dal Consiglio Direttivo. E’ compito del Comitato Scientifico l’indirizzo delle iniziative culturali e sociali.
ART. 13- MODIFICA DELLO STATUTO
Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo; dopodiché saranno sottoposte all’Assemblea e saranno approvate con il consenso dei 2/3 dei soci presenti.
ART. 14- ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea con le procedure e le maggioranze di cui all’articolo precedente può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell’Associazione, escluso comunque il rimborso ai Soci.
ART. 15- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia che dovesse nascere sull’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti nel rapporto tra i soci o tra i soci e l’Associazione, si dovrà presentare ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo con l’intervento di un’organizzazione specializzata nell’arbitrato, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.
ART. 16- NORME TRANSITORIE
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice Civile art. 36 e seguenti.